(Pubblicata  nel  1o  supplemento  ordinario  al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 19 del 10 maggio 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Introduzione di criteri di valutazione della qualita' formativa delle
           scuole ai fini dell'erogazione dei buoni scuola
    1.  La lettera e) del comma 121 dell'Art. 4 della legge regionale
5 gennaio  2000,  n.  1  "Riordino  del  sistema  delle  autonomie in
Lombardia.  Attuazione  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni  e  agli  enti  locali,  in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59)" e' sostituita dalla seguente:
    "e)  all'erogazione  dei  contributi alle scuole non statali, ivi
comprese  quelle  comunali, nell'ambito delle risorse assegnate dallo
Stato  e  nel rispetto della legislazione nazionale, anche attraverso
gli  enti  locali  competenti,  nonche'  all'attribuzione, nei limiti
delle  risorse  regionali  disponibili, di buoni scuola alle famiglie
degli  allievi  frequentanti scuole statali e non statali, paritarie,
legalmente  riconosciute e parificate, al fine di coprire, in tutto o
in  parte, le spese effettivamente sostenute. I buoni scuola dovranno
essere  rapportati  al reddito, alle disagiate condizioni economiche,
al  numero  dei  componenti  del nucleo familiare e all'entita' delle
spese  scolastiche  gravanti complessivamente sul nucleo medesimo. Le
modalita'  per  l'attuazione  degli  interventi  sono  definite dalla
giunta   regionale,  con  propria  deliberazione,  sulla  base  degli
indirizzi  del  consiglio  regionale.  Con tale deliberazione vengono
inoltre  determinate,  con  eventuale  gradualita', forme di verifica
della  qualita'  dell'offerta  formativa  delle scuole in cui vengono
utilizzati i buoni scuola, nonche' l'esclusione della possibilita' di
utilizzare  i  buoni  scuola  nelle  scuole  che  non raggiungano gli
standard qualitativi stabiliti;".
    La   presente   legge  regionale  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Lombardia.
      Milano, 9 maggio 2002
                              FORMIGONI
    (Approvata  con  deliberazione del consiglio regionale n. VII/497
del 30 aprile 2002).